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Glossario assicurazioni auto
Cid
E' la "Convenzione di indennizzo diretto" meglio conosciuto come C.I.D.
è un sistema che funziona grazie a un accordo tra le compagnie di
assicurazione italiane. Si basa sull'utilizzo del modulo di
constatazione amichevole dell'incidente.
In base allo stesso chi subisce un danno in un incidente può chiedere
il rimborso direttamente alla propria compagnia, che provvederà
successivamente a farsi rimborsare dalla compagnia del danneggiante.
Si puo' ricorrere al Cid quando l'incidente ha coinvolto soltanto due veicoli e tra questi non
vi sono macchine agricole o ciclomotori; e quando entrambi i
conducenti sono d'accordo sulla dinamica dell'incidente; e quando i
danni ai veicoli e alle persone trasportate sono inferiori ad un certo
limite (fino a 15.000 euro per ferito) .
Portate con voi in auto sempre una copia del modulo, che vi deve
essere rilasciato obbligatoriamente dall'agenzia ad ogni rinnovo di
polizza.
E' composto da 4 copie. Ogni automobilista ne tiene una per sè e ne
spedisce un'altra alla propria compagnia assicuratrice, presso
l'agenzia cui avete stipulato la polizza, con raccomandata a.r. entro
3 giorni dal sinistro.
Non è possibile fare aggiunte sulla propria copia, poichè tutte le
copie del modulo devono risultare identiche.
Entro 10 giorni la compagnia deve effettuare la perizia, ed entro 15
giorni dalla stessa dovrà impegnarsi a risarcirvi.
Sospensione della polizza
Non ci sono norme di legge in caso che fissino la lunghezza del
periodo entro il quale chi tiene la propria auto ferma in un luogo
privato ha il diritto sospendere la validità della propria polizza non
pagando il premio corrispondente e conservando la propria
classe di
merito bonus-malus alla riattivazione: con la liberalizzazione delle
polizze RC auto, questo e molti altri aspetti sono disciplinati dai
contratti fissati da ogni singola Compagnia. La sospensione viene di
solito concessa per periodi da 3 a 12 mesi entro i quali si può
decidere di rimettere in circolazione la stessa vettura oppure, in
caso di sua vendita o demolizione trasferire la polizza su un altro
veicolo. La riattivazione della copertura avviene prorogando la
scadenza originaria di un periodo uguale a quello della sospensione,
salvo che la polizza non sia stata sospesa per meno di tre mesi: in
questo caso non viene concessa alcuna proroga. La sospensione non può
mai superare i 12 mesi: se ciò si verifica, il cliente perde il premio
non goduto e la classe di merito maturata. Dovrebbe quindi ripartire
dalla classe peggiore o, se dimostra di aver cambiato auto, da quella
d'ingresso.
Disdetta della polizza
In caso di aumento della tariffa per assicurarsi, le Compagnie devono comunicarne secondo le
modalità indicate nel contratto.
Se è previsto il tacito rinnovo, cioè il rinnovo automatico della
polizza a meno che una delle parti non l’abbia disdetta in tempo
utile, l’assicuratore ha due possibilità:
1) inviare una comunicazione scritta in cui sia definita con precisione
l’entità dell’aumento praticato al contraente entro il termine
previsto nel contratto. In caso contrario, come ribadito dalla
circolare ISVAP n. 235 del 1995, la polizza deve essere rinnovata alla
vecchia tariffa;
2) affiggere nelle proprie Agenzie appositi avvisi per comunicare agli
assicurati l’aumento.
Nel caso 1), se non intende accettare l’aumento, il contraente,
almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, deve inviare la
disdetta mediante raccomandata A.R. o fax, altrimenti il contratto
sarà automaticamente rinnovato.
In caso di disdetta, che può essere naturalmente formalizzata anche
per qualsiasi altro motivo, non vale più il periodo di tolleranza di
15 giorni successivi alla scadenza della polizza.
Nel caso 2) poiché la semplice comunicazione in Agenzia non è
una misura particolarmente favorevole al consumatore, il contraente
può disdire il contratto anche dopo la scadenza, purché non siano
trascorsi 15 giorni dalla stessa. Se non c’è stata nemmeno
l’affissione in Agenzia il contratto si risolverà alle 24 del
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Se l’aumento tariffario -eccezione fatta per quello derivante dal
malus - sia superiore al tasso programmato d’inflazione, la disdetta
potrà essere presentata fino al giorno di scadenza del contratto.
Se la Compagnia disdice una polizza RC Auto, il contraente può
chiedere in ogni caso di essere nuovamente assicurato dalla medesima
Compagnia, che è obbligata ad accettare tale richiesta.
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