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Assicurazione auto
L'assicurazione auto, obbligatoria per i danni a terzi, è un pesante costo che tutti gli automobilisti sopportano anno dopo anno. Questo sito vuole essere una guida pratica per aiutarti capire come funziona una copertura RC auto, cosa copre, quali sono le copertura opzionali, e per dare consigli per cercare di risparmiare sulla polizza auto. Cominciamo con le compagnie assicurative operanti in Italia che offrono polizze RC auto e polizze RC moto:



Assicurazione Aig Europe
Ala Assicurazioni
Allianz subalpina
Antoveneta Assicurazioni
Arca Assicurazioni
Assicuratrice italiana danni
Assicuratrice Val Piave
Assicurazioni Generali
Assimoco
Assitalia


Augusta Assicurazioni
Aurora Assicurazioni
Axa Assicurazioni
Polizze auto Axa Carlink
Azuritalia Assicurazioni
Assicurazione Azzurra
BPU Assicurazioni
Bernese Assicurazioni
Carige Danni Assicurazioni
Carnica Assicurazioni
Commercial Union Insurance
Commercial Union Italia
Creditras
Dialogo Assicurazioni
Direct line
Duomo Assicurazioni
Egida Assicurazioni
Ergo Assicurazioni S.p.A
F.A.T.A
Fondiaria-SAI Div. Fondiaria
Gan Italia
Genertel


Genialloyd
HDI Assicurazioni
Helvetia
Italiana Assicurazioni
Itas Assicurazioni
Itas-Ist.Trent.Alto Adige
La Sicurtà 1879
Le Assicurazioni di Roma
Liguria Assicurazioni
Linear
Lloyd Adriatico
Lloyd Italico
Milano Assicurazioni
Nuova MAA Assicurazioni
La Previdente Assicurazioni
SIS Assicurazioni
MMI Assicurazioni S.p.A
Nationale Suisse
Navale Assicurazioni
Nuova Tirrena
Padana Assicurazioni
Piemontese Assicurazioni
Progress Assicurazioni
Rem Assicurazioni S.p.A
Risparmio Assicurazioni
Royal&SunAlliance
Sara Assicurazioni
Sasa Assicurazioni
S.E.A.R
Siat
Società Cattolica di Assicurazione
Reale Mutua
Systema Assicurazioni
Toro Assicurazioni
Toro Targa
Uni One Assicurazioni
Unipol Assicurazioni
Verona Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni
Zurich Assicurazioni
Zuritel

La franchigia nelle assicurazioni RC auto
E' la parte iniziale di danno che l'assicurazione non copre (da non confondere con il massimale). Ad esempio, se ho una polizza con massimale di 1 milione di euro e franchigia di 300 euro, in caso di incidente con torto l'assicurazione non rimborsa al leso (e quindi sarà l'assicurato a rimborsare)i primi 300 euro di danno.
Esistono polizze sia senza franchigia che con franchigia. Ovviamente, le polizze con franchigia, a parità degli altri fattori, costano meno. La polizza con franchigia puo' essere quindi un modo per risparmiare sul premio assicurativo, ma non è comunque adatta a a chi usa molto l'auto in città e tende a violare spesso le regole della circolazione e a chi ha difficoltà durante le regole di parcheggio.



Questi automobilisti, infatti, rischiano di causare incidenti frequenti, anche se di modesta gravità. Se scegliessero la franchigia, quindi, molti dei danni da loro provocati dovrebbero rimanere a loro carico.
Tutti gli altri automobilisti, che difficilmente provocano incidenti, troveranno invece convenienza nelle polizze con franchigia.
Per questo motivo la legge 137/2000 obbliga tutte le compagnie a offrire ai propri assicurati una formula con franchigia.


Attenzione però, oggi le formule con franchigia, sono sempre abbinate al meccanismo del bonus/malus, per cui, chi ha la tendenza a causare incidenti subisce comunque penalizzazioni tariffarie.

Il massimale nelle polizze RC auto
Il massimale delle assicurazioni RC auto è il valore massimo complessivo risarcito dalla Compagnia al/ai danneggiato/i in caso di sinistro. Se il danno è superiore al valore del massimale, la cifra residua resta a carico dell'assicurato che ha causato il danno.
Polizze diverse (della stessa compagnia o di diverse compagnie) possono avere massimali diversi. Le polizze con massimali più bassi costano meno ma espongono l'assicurato ad un maggior rischio di trovarsi non totalmente coperto nel caso di incidente con torto, e di dover quindi pagare una cifra residua (sopratutto nel caso di incidenti con feriti o morti).



Classi di merito nelle polizze auto
Nell'assicurazione RCA Bonus-Malus, sono stabilite 18 classi di merito. Le classi di merito furono introdotte dalla Legge N° 990 del 1969 e ancora oggi costituiscono un sistema tariffario basato sulla rischiosità dell’automobilista. La norma dunque prevede che per ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, la classe di merito scenda di un punto (bonus), corrispondente ad un premio più basso; invece, per ogni sinistro causato, la classe di merito sale di due punti (malus) corrispondenti ad un premio più alto. La classe di ingresso per chi stipula per la prima volta la polizza Bonus Malus è solitamente la 14esima e corrisponde al premio base. Se dunque un assicurato automobilista è in classe 14 e nel periodo di osservazione, non ha sinistri o ha incidenti ma non colpa, passa in classe 13 (bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, egli è causa incidenti, retrocede in classe 16 (malus) e subisce un rincaro.



Può essere mantenuta la stessa classe di merito in caso di furto del veicolo?
Con la circolare 502D/2003, l’ISVAP ha stabilito che in caso di furto totale del veicolo il proprietario può assicurare per la R.C. Auto l’eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della stessa classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come stabilito dalla circolare ISVAP n. 420/2000.
Inoltre la stessa circolare dispone che il contraente ha diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. In tali circostanze l’impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è tenuta a rilasciare su richiesta del contraente, entro quindici giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa. Il contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all’attestazione di cui sopra, copia di denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.
Al comma 3 l'ISVAP dispone che l'impresa, per esigenza di trasparenza verso gli assicurati, descriva con la necessaria chiarezza, nell'ambito della nota informativa, i meccanismi contrattuali, conformi alla disciplina vigente e richiamati nella circolare ISVAP N° 420/2000, che consentono all’assicurato di conservare la classe di merito nei casi di vendita, rottamazione, esportazione definitiva, furto e consegna in conto vendita del veicolo.

Approfondimenti
Franchigia
Massimali
Classi di merito
CID
Non utilizzo del CID
Disdetta della polizza
Sospensione della polizza
Non essere assicurati
Ritardo nel risarcimento
Perchè costano così tanto
Preventivi online
Vendita dell'auto
Auto diesel
Assicurzione Kilometrica

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Glossario assicurazioni auto

Cid
E' la "Convenzione di indennizzo diretto" meglio conosciuto come C.I.D. è un sistema che funziona grazie a un accordo tra le compagnie di assicurazione italiane. Si basa sull'utilizzo del modulo di constatazione amichevole dell'incidente.
In base allo stesso chi subisce un danno in un incidente può chiedere il rimborso direttamente alla propria compagnia, che provvederà successivamente a farsi rimborsare dalla compagnia del danneggiante. Si puo' ricorrere al Cid quando l'incidente ha coinvolto soltanto due veicoli e tra questi non vi sono macchine agricole o ciclomotori; e quando entrambi i conducenti sono d'accordo sulla dinamica dell'incidente; e quando i danni ai veicoli e alle persone trasportate sono inferiori ad un certo limite (fino a 15.000 euro per ferito) .
Portate con voi in auto sempre una copia del modulo, che vi deve essere rilasciato obbligatoriamente dall'agenzia ad ogni rinnovo di polizza.
E' composto da 4 copie. Ogni automobilista ne tiene una per sè e ne spedisce un'altra alla propria compagnia assicuratrice, presso l'agenzia cui avete stipulato la polizza, con raccomandata a.r. entro 3 giorni dal sinistro.
Non è possibile fare aggiunte sulla propria copia, poichè tutte le copie del modulo devono risultare identiche.
Entro 10 giorni la compagnia deve effettuare la perizia, ed entro 15 giorni dalla stessa dovrà impegnarsi a risarcirvi.

Sospensione della polizza
Non ci sono norme di legge in caso che fissino la lunghezza del periodo entro il quale chi tiene la propria auto ferma in un luogo privato ha il diritto sospendere la validità della propria polizza non pagando il premio corrispondente e conservando la propria classe di merito bonus-malus alla riattivazione: con la liberalizzazione delle polizze RC auto, questo e molti altri aspetti sono disciplinati dai contratti fissati da ogni singola Compagnia. La sospensione viene di solito concessa per periodi da 3 a 12 mesi entro i quali si può decidere di rimettere in circolazione la stessa vettura oppure, in caso di sua vendita o demolizione trasferire la polizza su un altro veicolo. La riattivazione della copertura avviene prorogando la scadenza originaria di un periodo uguale a quello della sospensione, salvo che la polizza non sia stata sospesa per meno di tre mesi: in questo caso non viene concessa alcuna proroga. La sospensione non può mai superare i 12 mesi: se ciò si verifica, il cliente perde il premio non goduto e la classe di merito maturata. Dovrebbe quindi ripartire dalla classe peggiore o, se dimostra di aver cambiato auto, da quella d'ingresso.

Disdetta della polizza
In caso di aumento della tariffa per assicurarsi, le Compagnie devono comunicarne secondo le modalità indicate nel contratto.
Se è previsto il tacito rinnovo, cioè il rinnovo automatico della polizza a meno che una delle parti non l’abbia disdetta in tempo utile, l’assicuratore ha due possibilità:
1) inviare una comunicazione scritta in cui sia definita con precisione l’entità dell’aumento praticato al contraente entro il termine previsto nel contratto. In caso contrario, come ribadito dalla circolare ISVAP n. 235 del 1995, la polizza deve essere rinnovata alla vecchia tariffa;
2) affiggere nelle proprie Agenzie appositi avvisi per comunicare agli assicurati l’aumento.

Nel caso 1), se non intende accettare l’aumento, il contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, deve inviare la disdetta mediante raccomandata A.R. o fax, altrimenti il contratto sarà automaticamente rinnovato.
In caso di disdetta, che può essere naturalmente formalizzata anche per qualsiasi altro motivo, non vale più il periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza.

Nel caso 2) poiché la semplice comunicazione in Agenzia non è una misura particolarmente favorevole al consumatore, il contraente può disdire il contratto anche dopo la scadenza, purché non siano trascorsi 15 giorni dalla stessa. Se non c’è stata nemmeno l’affissione in Agenzia il contratto si risolverà alle 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Se l’aumento tariffario -eccezione fatta per quello derivante dal malus - sia superiore al tasso programmato d’inflazione, la disdetta potrà essere presentata fino al giorno di scadenza del contratto.
Se la Compagnia disdice una polizza RC Auto, il contraente può chiedere in ogni caso di essere nuovamente assicurato dalla medesima Compagnia, che è obbligata ad accettare tale richiesta.