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Classi di merito e meccanismo bonus / malus


Nell'assicurazione RCA Bonus-Malus, sono stabilite 18 classi di merito. Le classi di merito furono introdotte dalla Legge N° 990 del 1969 e ancora oggi costituiscono un sistema tariffario basato sulla rischiosità dell’automobilista. La norma dunque prevede che per ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, la classe di merito scenda di un punto (bonus), corrispondente ad un premio più basso; invece, per ogni sinistro causato, la classe di merito sale di due punti (malus) corrispondenti ad un premio più alto. La classe di ingresso per chi stipula per la prima volta la polizza Bonus Malus è solitamente la 14esima e corrisponde al premio base. Se dunque un assicurato automobilista è in classe 14 e nel periodo di osservazione, non ha sinistri o ha incidenti ma non colpa, passa in classe 13 (bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, egli è causa incidenti, retrocede in classe 16 (malus) e subisce un rincaro.




Può essere mantenuta la stessa classe di merito in caso di furto del veicolo?
Con la circolare 502D/2003, l’ISVAP ha stabilito che in caso di furto totale del veicolo il proprietario può assicurare per la R.C. Auto l’eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della stessa classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come stabilito dalla circolare ISVAP n. 420/2000.



Inoltre la stessa circolare dispone che il contraente ha diritto al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. In tali circostanze l’impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è tenuta a rilasciare su richiesta del contraente, entro quindici giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa. Il contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all’attestazione di cui sopra, copia di denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.
Al comma 3 l'ISVAP dispone che l'impresa, per esigenza di trasparenza verso gli assicurati, descriva con la necessaria chiarezza, nell'ambito della nota informativa, i meccanismi contrattuali, conformi alla disciplina vigente e richiamati nella circolare ISVAP N° 420/2000, che consentono all’assicurato di conservare la classe di merito nei casi di vendita, rottamazione, esportazione definitiva, furto e consegna in conto vendita del veicolo.


 

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