Nell'assicurazione RCA Bonus-Malus, sono stabilite 18
classi di merito. Le classi di merito furono introdotte dalla Legge N°
990 del 1969 e ancora oggi costituiscono un sistema tariffario basato
sulla rischiosità dell’automobilista. La norma dunque prevede che per
ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, la classe
di merito scenda di un punto (bonus), corrispondente ad un premio più
basso; invece, per ogni sinistro causato, la classe di merito sale di
due punti (malus) corrispondenti ad un premio più alto. La classe di
ingresso per chi stipula per la prima volta la polizza Bonus Malus è
solitamente la 14esima e corrisponde al premio base. Se dunque un
assicurato automobilista è in classe 14 e nel periodo di osservazione,
non ha sinistri o ha incidenti ma non colpa, passa in classe 13
(bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, egli è
causa incidenti, retrocede in classe 16 (malus) e subisce un rincaro.
Può essere mantenuta la stessa classe di merito in caso di furto del
veicolo?
Con la circolare 502D/2003, l’ISVAP ha stabilito che in caso
di furto totale del veicolo il proprietario può assicurare per la R.C.
Auto l’eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente,
usufruendo della stessa classe di merito già maturata, purché ne
faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia, così come
stabilito dalla circolare ISVAP n. 420/2000.
Inoltre la stessa circolare dispone che il contraente ha diritto al
mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore
purché la stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. In tali
circostanze l’impresa che garantisce il veicolo oggetto di furto è
tenuta a rilasciare su richiesta del contraente, entro quindici
giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima
annualità effettivamente conclusa. Il contraente è tenuto a consegnare
al nuovo assicuratore oltre all’attestazione di cui sopra, copia di
denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente nonché ad
esibire il precedente contratto assicurativo.
Al comma 3 l'ISVAP dispone che l'impresa, per esigenza di trasparenza
verso gli assicurati, descriva con la necessaria chiarezza,
nell'ambito della nota informativa, i meccanismi contrattuali,
conformi alla disciplina vigente e richiamati nella circolare ISVAP N°
420/2000, che consentono all’assicurato di conservare la classe di
merito nei casi di vendita, rottamazione, esportazione definitiva,
furto e consegna in conto vendita del veicolo.