In caso di aumento della tariffa per assicurarsi, le Compagnie devono comunicarne secondo le
modalità indicate nel contratto.
Se è previsto il tacito rinnovo, cioè il rinnovo automatico della
polizza a meno che una delle parti non l’abbia disdetta in tempo
utile, l’assicuratore ha due possibilità:
1) inviare una comunicazione scritta in cui sia definita con precisione
l’entità dell’aumento praticato al contraente entro il termine
previsto nel contratto. In caso contrario, come ribadito dalla
circolare ISVAP n. 235 del 1995, la polizza deve essere rinnovata alla
vecchia tariffa;
2) affiggere nelle proprie Agenzie appositi avvisi per comunicare agli
assicurati l’aumento.
Nel caso 1), se non intende accettare l’aumento, il contraente,
almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza, deve inviare la
disdetta mediante raccomandata A.R. o fax, altrimenti il contratto
sarà automaticamente rinnovato.
In caso di disdetta, che può essere naturalmente formalizzata anche
per qualsiasi altro motivo, non vale più il periodo di tolleranza di
15 giorni successivi alla scadenza della polizza.
Nel caso 2) poiché la semplice comunicazione in Agenzia non è
una misura particolarmente favorevole al consumatore, il contraente
può disdire il contratto anche dopo la scadenza, purché non siano
trascorsi 15 giorni dalla stessa. Se non c’è stata nemmeno
l’affissione in Agenzia il contratto si risolverà alle 24 del
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Se l’aumento tariffario -eccezione fatta per quello derivante dal
malus - sia superiore al tasso programmato d’inflazione, la disdetta
potrà essere presentata fino al giorno di scadenza del contratto.
Se la Compagnia disdice una polizza RC Auto, il contraente può
chiedere in ogni caso di essere nuovamente assicurato dalla medesima
Compagnia, che è obbligata ad accettare tale richiesta.