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Non utilizzo del modulo di constatazione amichevole


Se non è possibile applicare la procedura Cid,  chi ha subito il danno invia, tramite raccomandata A.R., la richiesta di risarcimento all’assicuratore della controparte, il quale comunicherà al danneggiato il numero del sinistro, il liquidatore che seguirà la sua pratica con il relativo recapito telefonico, l’elenco delle carrozzerie convenzionate per la CID, quale somma intende riconoscergli a titolo di indennizzo oppure, se ritiene che il danno non sia risarcibile, i motivi del rifiuto.




L’assicuratore ha sessanta giorni di tempo per tale comunicazione, mentre ne ha trenta quando il danneggiato invia la constatazione amichevole firmata congiuntamente con la controparte oppure novanta se sussistono anche danni alla persona. Se, invece, la denuncia del danneggiato risulta incompleta richiede entro trenta giorni dal suo ricevimento l’integrazione della documentazione, fornendo comunque le informazioni necessarie alla definizione del sinistro e l’elenco delle carrozzerie convenzionate per il pagamento diretto.



Quali informazioni deve contenere la richiesta di risarcimento?
Certamente deve riportare il giorno, l’ora e la dinamica del sinistro, nonché il luogo, i giorni e le ore in cui il veicolo danneggiato è a disposizione del perito. Se ci sono danni alla persona è necessario indicare i dati relativi all’età, all’attività svolta dal danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite e, quando possibile, il certificato medico che attesta la guarigione con o senza postumi permanenti.

Il danno biologico
Con il termine "danno biologico" s’intende il pregiudizio arrecato alla salute di una persona. Oltre al danno biologico c’è quello patrimoniale, cioè quel danno che deriva dalla ridotta capacità lavorativa in conseguenza di un incidente. Si pensi ad un imprenditore che deve rinunciare ai suoi affari perché non può più muoversi liberamente a causa di un’invalidità temporanea o, peggio, permanente. In questo caso egli ha diritto al risarcimento non solo del danno biologico, ma anche di quello patrimoniale.


 

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