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Sospensione della polizza RC auto


Non ci sono norme di legge in caso che fissino la lunghezza del periodo entro il quale chi tiene la propria auto ferma in un luogo privato ha il diritto sospendere la validità della propria polizza non pagando il premio corrispondente e conservando la propria classe di merito bonus-malus alla riattivazione: con la liberalizzazione delle polizze RC auto, questo e molti altri aspetti sono disciplinati dai contratti fissati da ogni singola Compagnia.



La sospensione viene di solito concessa per periodi da 3 a 12 mesi entro i quali si può decidere di rimettere in circolazione la stessa vettura oppure, in caso di sua vendita o demolizione trasferire la polizza su un altro veicolo. La riattivazione della copertura avviene prorogando la scadenza originaria di un periodo uguale a quello della sospensione, salvo che la polizza non sia stata sospesa per meno di tre mesi: in questo caso non viene concessa alcuna proroga.




La sospensione non può mai superare i 12 mesi: se ciò si verifica, il cliente perde il premio non goduto e la classe di merito maturata. Dovrebbe quindi ripartire dalla classe peggiore o, se dimostra di aver cambiato auto, da quella d'ingresso.


 

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