Non ci sono norme di legge in caso che fissino la lunghezza del
periodo entro il quale chi tiene la propria auto ferma in un luogo
privato ha il diritto sospendere la validità della propria polizza non
pagando il premio corrispondente e conservando la propria
classe di
merito bonus-malus alla riattivazione: con la liberalizzazione delle
polizze RC auto, questo e molti altri aspetti sono disciplinati dai
contratti fissati da ogni singola Compagnia.
La sospensione viene di
solito concessa per periodi da 3 a 12 mesi entro i quali si può
decidere di rimettere in circolazione la stessa vettura oppure, in
caso di sua vendita o demolizione trasferire la polizza su un altro
veicolo. La riattivazione della copertura avviene prorogando la
scadenza originaria di un periodo uguale a quello della sospensione,
salvo che la polizza non sia stata sospesa per meno di tre mesi: in
questo caso non viene concessa alcuna proroga.
La sospensione non può
mai superare i 12 mesi: se ciò si verifica, il cliente perde il premio
non goduto e la classe di merito maturata. Dovrebbe quindi ripartire
dalla classe peggiore o, se dimostra di aver cambiato auto, da quella
d'ingresso.